Le testate telematiche non sono soggette all’obbligo di registrazione, a meno che la testata riceva contributi o agevolazioni pubbliche oppure abbia grossi introiti pubblicitari. Così l’art. 3-bis della legge 16 luglio 2012, 103 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): «Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, […] 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati». In pratica, la registrazione delle testate online è solo ed esclusivamente un obbligo di carattere amministrativo imposto ai soli editori che intendano accedere ai contributi all’editoria (finanziamenti pubblici previsti dalla legge 7/03/2001 n. 62).
Anche la Corte di Cassazione ha avallato questo orientamento. Con la sentenza n. 23230/2012 della Terza sezione penale la Suprema Corte ha fornito una lettura della legge sulla stampa in base alla quale il giornale telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l’esistenza del prodotto “stampa”(e cioè un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività) e, perciò, non è soggetto all’obbligo di registrazione.
D’altronde, la pubblicazione senza registrazione è ammessa anche per le testate cartacee in assenza di una periodicità regolare. In questo caso, occorre solamente rispettare il dettato dell’articolo 2 della legge n. 47/1948, che recita:«Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d’informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari». La medesima legge punisce il reato di stampa clandestina, cioè la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la prescritta registrazione, con la reclusione fino a due anni o con una multa. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico (cioè un giornale cartaceo non periodico), dal quale non risulti il nome dell’editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Pertanto, per rispondere al quesito, il lettore può continuare a pubblicare gli articoli sul blog.
Infine, si ricorda che eventuali illeciti commessi in passato (es., diffamazione, ecc.) non saranno sanati dalla cancellazione dal registro del tribunale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva
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